Convivenza di fatto
Scheda del servizio
A chi è rivolto
Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte nello stesso stato di famiglia anagrafico.
Descrizione
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Effetti giuridici della convivenza di fatto:
gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte nello stesso stato di famiglia anagrafico.
Descrizione
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Effetti giuridici della convivenza di fatto:
gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
in caso di malattia o ricovero diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Per meglio definire (e rafforzare) i termini della “convivenza di fatto” i due contraenti possono regolarizzare anche gli aspetti patrimoniali con specifico “contratto di convivenza” depositato presso notaio/avvocato.
La convivenza di fatto può cessare per:
matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
decesso del convivente;
cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
La convivenza di fatto può cessare per:
matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
decesso del convivente;
cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Informazioni, contatti e orari di apertura al pubblico | ||||||||
| Responsabile | Dott.ssa Barbara Mignone | ||||||||
| Personale |
Dott.ssa Cristina Antonucci - Istruttore Amministrativo Cristina Macula - Assistente Amministrativo |
||||||||
| Indirizzo | Via Cavour, 2 | ||||||||
| Telefono |
0131. 296022 (int. 2) |
||||||||
|
anagrafe@comune.frugarolo.al.it |
|||||||||
| PEC |
protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
Ultimo aggiornamento pagina: 07/11/2025 11:50:33